TITOLO I – Denominazione, scopo, sede e durata
TITOLO II – Soci, ammissione, dimissioni e quote associative
TITOLO III – Organi associativi
TITOLO IV – Fondo comune
TITOLO V – Bilancio
TITOLO VI – Scioglimento dell’Associazione
TITOLO VII – Norme diverse e finali
TITOLO I – Denominazione, scopo, sede e durata
Articolo 1 (Denominazione)
1. E’ costituita un’Associazione denominata Centro Ellenico di Cultura (C.E.C.). La denominazione “Comunità Ellenica di Milano” è una estensione della denominazione e può essere usata di seguito ad essa, ossia: “Centro Ellenico di Cultura – Comunità Ellenica di Milano”
Articolo 2 (Scopi)
1. L’Associazione non ha fine di lucro e ha per scopo:
(a) promuovere in Italia la conoscenza, lo studio, la crescita e la diffusione della cultura ellenica, in ogni sua forma e manifestazione;
(b) promuovere e sostenere occasioni di incontro di carattere culturale tra i greci e tra gli italiani di lingua e/o cultura ellenica in Italia;
(c) promuovere, facilitare e sviluppare scambi culturali tra la Grecia e l’Italia;
(d) promuovere l’apprendimento della lingua neo-ellenica in Italia.
2. Per raggiungere i propri scopi l’Associazione:
(a) promuove e organizza, direttamente o indirettamente, manifestazioni di ogni tipo e così, in via meramente esemplificativa, conferenze e dibattiti, seminari, convegni, incontri, eventi celebrativi o commemorativi, mostre, rassegne, spettacoli e intrattenimenti, ovvero partecipa sostenendole o comunque concorrendo alla loro attuazione a manifestazioni promosse da altri enti;
(b) promuove l’ideazione e la realizzazione di ricerche, pubblicazioni a stampa e in ogni altra forma cartacea, elettronica e via etere, centri di documentazione e banche dati;
(c) promuove e organizza, direttamente o indirettamente, corsi per l’apprendimento della lingua neo-ellenica sia su base regolare, sia in via occasionale o per speciali finalità;
(d) può costituire nel proprio ambito dipartimenti specializzati, posti sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio Direttivo o di un suo delegato, per il perseguimento su base permanente di scopi compresi tra quelli indicati nel precedente paragrafo 1, destinando a detti dipartimenti idonee risorse;
(e) può aderire ad associazioni e altri enti aventi scopi coerenti con quelli dell’Associazione o promuoverne la costituzione;
(f) può possedere o detenere in godimento qualsiasi bene mobile o immobile necessario allo svolgimento della propria attività.
3. L’Associazione, nel perseguimento dei propri scopi, ricercherà e valorizzerà la collaborazione e il supporto delle Istituzioni greche.
Articolo 3 (Sede)
1. L’Associazione ha sede in Milano.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire Sezioni in altre località in Italia, determinandone il modo di funzionamento.
Articolo 4 (Durata)
L’Associazione ha durata illimitata.
TITOLO II – Soci, ammissione, dimissioni e quote associative
Articolo 5 (Soci)
1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Fanno parte dell’Associazione:
(a) i soci ordinari
(b) i soci aggregati
(c) i soci onorari
(d) i soci istituzionali
3. Possono essere soci ordinari i maggiori di età residenti in Italia che:
(a) siano cittadini greci;
(b) siano coniugi o discendenti di cittadini greci;
(c) abbiano posseduto la cittadinanza greca.
4. Possono essere soci aggregati i maggiori di età residenti in Italia che, indipendentemente dalla nazionalità o dalla cittadinanza, condividono lo scopo dell’Associazione e intendono concorrere al suo perseguimento attraverso l’attiva partecipazione alla vita associativa.
5. Possono essere soci onorari i maggiori di età che, indipendentemente dalla cittadinanza, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo abbiano dato o possano dare un notevole contributo alla vita dell’Associazione sia per la loro collocazione socio-professionale, sia per particolari meriti nel campo sociale, scientifico, letterario, artistico e culturale.
6. Possono essere soci istituzionali gli enti, dotati o meno di personalità giuridica, che contribuiscono anche economicamente alla vita dell’Associazione e che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, perseguono scopi non incompatibili con quelli dell’Associazione e non ne compromettono l’indipendenza.
Articolo 6 (Ammissione all’Associazione)
1. L’ammissione al Centro Ellenico di cultura spetta al Consiglio Direttivo, che può emanare in via generale norme per la procedura di ammissione, in conformità alle disposizioni del presente statuto.
2. L’ammissione è disposta sulla domanda scritta del candidato sottoscritta da almeno tre soci ordinari in qualità di presentatori; per la ricevibilità della domanda è richiesta la preventiva espressa accettazione, per iscritto, del presente statuto.
3. Il Consiglio Direttivo dà comunicazione scritta a tutti i soci delle ammissioni nelle diverse categorie di soci.
4. Qualora, nonostante la rispondenza della domanda di ammissione alle disposizioni del presente statuto, almeno due componenti del Consiglio Direttivo ravvisino potenziali cause di incompatibilità con gli scopi dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può rimettere la deliberazione sulla domanda di ammissione al Collegio dei Probiviri il quale provvede, assunte le informazioni e compiute le valutazioni del caso, con provvedimento definitivo non soggetto a impugnazione.
Articolo 7 (Doveri dei soci)
1. I soci sono tenuti a:
(a) osservare il presente statuto e agire in conformità allo scopo dell’Associazione;
(b) versare nei termini stabiliti le quote associative fissate dall’Assemblea.
Articolo 8 (Perdita della qualità di socio – sospensione)
1. La qualità di socio si perde per dimissioni, ovvero con delibera motivata del Consiglio Direttivo e comunicata nel termine perentorio di 10 giorni all’interessato, sotto pena di inefficacia, per:(a) inosservanza di norme del presente statuto;
(b) atti o fatti incompatibili con lo scopo dell’Associazione;
(c) mancato versamento della quota associativa annuale.
2. Nei casi meno gravi il Consiglio può disporre la sospensione del socio per un periodo non superiore a sei mesi.
3. L’interessato può ricorrere, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri che dà parere definitivo.
TITOLO III – Organi associativi
Articolo9 (Organi associativi)
1. L’Associazione è composta dei seguenti organi:
(a) Assemblea
(b) Consiglio Direttivo
(c) Comitato dei soci istituzionali
(d) Collegio dei Probiviri
2. Con delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dal Collegio dei Probiviri, può essere istituita una Segreteria Organizzativa con funzioni esecutive generali.
Articolo 10 (Assemblea dei soci)
1. L’Assemblea dei soci è formata dai soci ordinari, aggregati, onorari e istituzionali in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun socio ha diritto a un voto; i soci istituzionali intervengono nell’assemblea attraverso un rappresentante la cui designazione è efficace sino a revoca comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.
3. E’ ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio, ma nessun socio può rappresentare per delega più di due soci.
4. E’ ammesso il voto per corrispondenza sugli argomenti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
5. Fatta eccezione per il Comitato dei soci istituzionali e per quanto disposto relativamente ai soci aggregati, solo i soci ordinari sono eleggibili negli organi associativi in conformità alle disposizioni del presente statuto; i soci aggregati eleggono, tra i soci a qualsiasi categoria appartenenti, un componente del Consiglio Direttivo e un componente del Collegio dei Probiviri; ai fini dell’applicazione della presente disposizione saranno predisposte dal Consiglio Direttivo schede elettorali diversamente contrassegnate per i soci aggregati e per i soci ordinari.
6. L’Assemblea:
(a) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e, su proposta del Consiglio Direttivo, il Comitato dei soci istituzionali di cui all’art. 12;
(b) approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il bilancio consuntivo al 31 agosto dell’anno precedente, accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo;
(c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di iscrizione e le quote associative annue;(d) delibera sulle modifiche del presente statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e, nel caso previsto dall’art. 11.8.
(f), sulle modifiche dei Regolamenti ;
(e) delibera su qualunque materia proposta dal Consiglio Direttivo.
7. L’Assemblea è convocata in prima e seconda convocazione; l’Assemblea in seconda convocazione si tiene almeno un giorno e non oltre quindici giorni dalla data della prima convocazione; in prima convocazione, per la valida costituzione dell’Assemblea è richiesto l’intervento, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci ordinari e di almeno la metà più uno dei soci aggregati; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea può riunirsi anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
8. Salvo il disposto del successivo punto 9., le delibere dell’Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno della totalità dei soci intervenuti e di almeno un terzo più uno dei soci ordinari, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.
9. Le delibere dell’Assemblea sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei soci ordinari, in prima convocazione, e da non meno dei tre quarti dei soci ordinari intervenuti, in proprio o per delega, in seconda convocazione.
10. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, nel caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
11. Il Presidente dirige i lavori dell’Assemblea verificandone la regolare costituzione e la regolarità delle deleghe, nominando un segretario e eventualmente due scrutatori, chiamando gli argomenti all’ordine del giorno, fissando l’ordine degli interventi, indicendo le votazioni e proclamandone il risultato, facendo quant’altro necessario per assicurare l’ordinato svolgimento dei lavori.
12. Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente dell’Assemblea, per quanto non già stabilito dal Consiglio Direttivo nell’avviso di convocazione; su richiesta della maggioranza dell’Assemblea la votazione è fatta a scrutinio segreto.
13. La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo per lettera, telefax o per via telematica al domicilio di ciascun socio risultante dagli atti dell’Associazione, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione, e contiene l’indicazione della data, del luogo e dell’ora della riunione nonché l’ordine del giorno; qualora l’Assemblea sia chiamata a deliberare sulle materie di cui al precedente punto 9., la convocazione dovrà essere fatta almeno trenta giorni prima.
Articolo 11 (Consiglio Direttivo)
1. L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da cinque componenti eletti dall’Assemblea (quattro tra i soci ordinari e uno eletto dai soli soci aggregati tra tutti i soci).
Possono essere invitati a seguire i lavori del Consiglio Direttivo, di volta in volta, il Console Generale di Grecia a Milano; altresì per il Coordinatore dei corsi per l’apprendimento della lingua neo-ellenica, il Coordinatore delle attività culturali, , i soci istituzionali e i rappresentanti di enti con i quali l’Associazione collabora ai sensi dell’art. 2.2 (a) che precede, ovvero ai quali l’Associazione partecipa ai sensi dell’art. 2.2 (e) che precede.
2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un biennio e sono rieleggibili.
3. La carica di componente del Consiglio Direttivo non comporta alcun tipo di emolumento a carico dell’Associazione.
4. Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo, ciascun interessato in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente statuto potrà proporre la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio Direttivo, purché la proposta sia sottoscritta da almeno tre soci ordinari o rispettivamente aggregati.
5. L’elezione del Consiglio Direttivo si fa a scrutinio segreto; Si dispongono due seggi elettorali con schede differenti. Il primo per l’elezione dei quattro soci ordinari dal elettorato attivo degli soci ordinari. Il secondo per l’elezione di un socio ordinario o aggregato dal elettorato attivo degli soci aggregati. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Un socio ordinario può candidarsi per tutte due le votazioni. Nel caso un candidato risulti eletto in tutte due le votazioni o nel caso di assenza di soci aggregati con diritto di voto e/o di candidati per questa votazione, viene eletto come quinto membro del Consiglio Direttivo il quinto classificato nella votazione riservata agli soci ordinari.
6. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, un Vice Presidente e il Tesoriere; nomina altresì, anche fuori del proprio seno, il Coordinatore dei corsi per l’apprendimento della lingua neo-ellenica, il Coordinatore delle attività culturali e il Segretario Generale; il Presidente è tenuto a sottoporre senza ritardo alla valutazione del Consiglio Direttivo le osservazioni e proposte che gli saranno comunicate dai predetti Coordinatori.
7. Il Presidente e in sua vece il Vice Presidente del Consiglio Direttivo hanno la legale rappresentanza dell’Associazione, che sta in giudizio in persona del Presidente e in sua vece del Vice Presidente.
8. Salvo ove diversamente disposto dal presente statuto, il Consiglio Direttivo è investito dei seguenti poteri:
(a) compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati, dalla legge o dal presente statuto, all’Assemblea, ivi compresa l’assunzione e la revoca di consulenti, collaboratori e dipendenti dell’Associazione;
(b) redazione del bilancio annuale e della relazione sull’attività svolta;
(c) convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio e per ogni altra deliberazione che riterrà di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea stessa, ovvero, su richiesta di almeno un terzo dei soci recante l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, entro sessanta giorni dalla richiesta stessa;
(d) ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente ai sensi del successivo punto 16;
(e) proposta di modifica del presente statuto e di scioglimento dell’Associazione;
(f) approvazione di disposizioni di portata generale (“Regolamenti”) destinati a disciplinare i corsi per l’apprendimento della lingua neo-ellenica, la attività culturale e altri aspetti della vita associativa che appaia opportuno disciplinare in via generale. I Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo entreranno in vigore dopo un mese dalla loro approvazione e pubblicazione mediante deposito nella sede della Associazione, a disposizione di tutti i soci che potranno chiederne copia; nel predetto termine di un mese, soci rappresentanti almeno un decimo dei soci ordinari e un quinto dei soci aggregati, potranno chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell’Assemblea, per deliberare sulle modifiche del Regolamento che dovranno contestualmente e specificamente indicare, a pena di inammissibilità della richiesta.
9. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte dei propri poteri a uno o più dei componenti, specificando il contenuto della delega e le modalità del rendiconto.
10. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente o del suo delegato, a mezzo lettera, telefax o mezzo telematico, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
11. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo quando almeno due componenti ne facciano richiesta scritta contenente l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, entro venti giorni dalla richiesta.
12. Qualora il Presidente o il Vice Presidente ravvisino ragioni di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche senza preavviso.
13. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; le votazioni nel Consiglio Direttivo sono palesi.
14. Venendo a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, questo si reintegra di diritto, nell’osservanza del disposto dell’art. 11, punto 1, con l’ingresso del primo dei non eletti, e così di seguito; i componenti così entrati a far parte del Consiglio Direttivo restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
15. Venendo a mancare, anche per effetto di successivi reintegri ai sensi del punto 14. che precede, la maggioranza dei componenti, l’intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e deve essere convocata al più presto, dallo stesso Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Collegio dei Probiviri, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo in conformità alle norme del presente statuto.
16. Qualora l’interesse immediato dell’Associazione lo richiede, il Presidente adotta qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo, anche al di fuori delle deleghe eventualmente conferitegli; in tal caso il Presidente convoca, entro e non oltre dieci giorni, il Consiglio Direttivo per la ratifica del provvedimento; il Consiglio Direttivo, qualora non deliberi la ratifica, assume le determinazioni opportune, avuto riguardo all’interesse della Associazione e ai diritti dei terzi.
Articolo 12 (Comitato dei soci istituzionali)
1. I soci istituzionali comunicano al Presidente del Consiglio Direttivo, senza formalità, osservazioni e proposte relativamente a iniziative culturali dell’Associazione, sia di loro iniziativa, sia su sollecitazione del Presidente stesso.
2. Quando il numero dei soci istituzionali eccede il numero di cinque, questi nominano il Comitato dei soci istituzionali, composto di tre membri, che rappresenta l’universalità dei soci istituzionali; in caso di mancata nomina, il Consiglio Direttivo può designare, per gli effetti di cui all’art. 10, punto 6 (a), i componenti del Comitato dei soci istituzionali da sottoporre al voto dell’Assemblea in conformità all’art. 6 (a).
3. Il Comitato dei soci istituzionali può determinare le regole della propria organizzazione interna, nell’osservanza delle disposizioni del presente statuto, con atto soggetto all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 13 (Collegio dei Probiviri)
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea
2. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili.
3. L’elezione del Collegio dei Probiviri ha luogo con le modalità stabilite dall’Assemblea in conformità al disposto dell’art. 10, punto 5; queste si osservano sino a diversa delibera dell’Assemblea.
4. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica associativa.
5. Il Collegio dei Probiviri convoca l’Assemblea nel caso contemplato dal paragrafo 15 dell’art. 11 del presente statuto e formula il proprio parere in tutti i casi previsti dal presente statuto.
6. Sono demandante al Collegio dei Probiviri le controversie sull’interpretazione e l’applicazione del presente statuto che sorgano nell’ambito dell’Associazione.
7. Fuori del caso contemplato dall’art. 6, punto 4, il candidato può ricorrere al Collegio dei Probiviri avverso il diniego di ammissione, ovvero qualora sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza, entro sessanta giorni dalla richiesta, da farsi per iscritto e in forma sufficientemente circostanziata, sotto pena di inammissibilità; all’unanimità dei suoi membri, con delibera motivata comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri può disporre la proroga del predetto termine per non oltre trenta giorni.
Articolo 14 (Fondo comune)
1. Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
(a) dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali;
(b) dagli eventuali avanzi di gestione annuali;
(c) dalle erogazioni e dai lasciti, nonché da ogni altra eventuale devoluzione di beni, a qualsiasi titolo, a favore dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo dà le direttive per le spese, gli impieghi e per la gestione economica e finanziaria in genere del fondo comune.
Articolo 15 (Bilancio)
1. L’esercizio si chiude al 31 agosto di ogni anno. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente al perseguimento dello scopo dell’Associazione.
TITOLO VI – Scioglimento dell’Associazione
Articolo 16 (Scioglimento dell’Associazione)
1. Nel caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea destinerà l’eventuale residuo patrimoniale attivo a fini di interesse generale conformi allo scopo dell’Associazione.
2. Qualora residui un passivo lo scioglimento dell’Associazione si riterrà compiuto solo dopo la copertura del residuo stesso.
3. Qualora il residuo patrimoniale non sia liquido, l’Assemblea eleggerà uno o più liquidatori, conferendo i necessari poteri.
TITOLO VII – Norme diverse e finali
Articolo 17 (Domicilio e comunicazioni)
1. Il socio, ad ogni effetto inerente al rapporto associativo, elegge domicilio nel luogo indicato nella domanda di ammissione ovvero in quello successivamente comunicato per iscritto.
2. Ogni comunicazione contemplata dal presente statuto è validamente eseguita, sia per posta, sia per corriere privato, sia per telefax, sia per posta elettronica, a uno qualsiasi degli indirizzi indicati dal socio nella domanda di ammissione o successivamente comunicato per iscritto.
Articolo 18 (Rinvio)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia agli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e alle leggi in materia di enti senza scopo di lucro.